Con la CM 9/2013 l'Agenzia delle Entrate ha fornito significativi chiarimenti in merito agli adempimenti necessari per accedere alle agevolazioni fiscali per associazioni e società sportive dilettantistiche:
gli enti che non hanno annotato i corrispettivi nel modello di cui al DM 11/02/97 possono continuare a godere delle agevolazioni fiscali in quanto l'art. 9 del DPR 544/99 non prevede la decadenza dai benefici in caso di mancato rispetto del suddetto obbligo;
la mancata redazione dello specifico rendiconto non comporta di per sé l’inapplicabilità dell’esclusione dall'IRES per i proventi realizzati (art. 25, L.133/99) e non rilevati in tale rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile. In ogni caso, resta ferma l’applicabilità della la sanzione da €.1.032 ad €. 7.746;
l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali (sms o e-mail) o l'occasionale mancato inserimento di tutti i nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono elementi che comportino necessariamente la decadenza dai benefici.